Udienza preliminare di mercoledì 10 febbraio: un po’ di cronaca

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di don Giorgio De Capitani
Mercoledì mattina, alle ore dieci circa, c’è stata l’udienza preliminare per il processo a causa della querela della giornalista Grazia Graziadei nei miei riguardi. Si trattava di una udienza preliminare, ovvero formale, per stabilire i testimoni, ecc. e la data del processo vero e proprio. In poche parole, non si entrava nel merito del processo, che invece è stato fissato per martedì 14 giugno.
Tuttavia, la seduta è durata a lungo, perché i miei avvocati hanno sollevato alcune pregiudiziali di carattere puramente processuale. Non ditemi di che cosa si è trattato, perché, estraneo al mondo giudiziario, non ci ho capito nulla, o ben poco. Il Pubblico ministero ha contestato la validità delle pregiudiziali, dicendo in poche parole che ciò che era riportato nella Citazione a giudizio come capi di imputazione bastava, senza dover ricorrere all’intero articolo. Ma è mi è saltato la mosca al naso, soprattutto quando l’avvocato della giornalista ha letto la citazione del capo d’accusa, riferendosi unicamente al primo articolo.
Dopo che il signor Giudice (una giovanissima donna, che ha fatto una bella impressione a tutti per la sua gentilezza e lucidità), che si era ritirato a decidere sulle pregiudiziali sollevate dai miei avvocati, ha deciso di respingerle, ho chiesto la parola, avendone facoltà, purché entro i limiti specificatemi dallo stesso Giudice.
Non riporto le parole esatte, perché sono andato a braccio, comunque eccone il nocciolo.
“Premetto che non me ne intendo di questioni processuali, tuttavia vorrei riportare una mia impressione, che credo sia anche quella del pubblico presente.
Non ho assolutamente gradito l’intervento dell’avvocato della giornalista Grazia Graziadei, perché ha estrapolato le parole del primo scritto sotto processo, quello materialmente scritto da Vittorio Arrigoni, puntando a colpire il pubblico presente, enfatizzando il tono ed evidenziando le parole del capo d’accusa, che naturalmente davano adito alla sceneggiata.
L’avvocato dovrebbe sapere che le parole non vanno estrapolate dal contesto, e soprattutto che ci sono due letture: quella letterale e fondamentalista e quella allegorica. Per il fatto che, leggendo le parole di Vittorio Arrigoni, le abbia immediatamente riportate sul mio sito, sapevo quello che facevo, non ritenendomi perciò così sciocco da prenderle alla lettera.
Ma gli articoli in ballo sono due: c’è anche quello che ho scritto personalmente dopo l’uccisione di Vittorio Arrigoni. Chissà perché anche il Pubblico Ministero se ne è dimenticato. È chiaro: non ha un impatto emotivo come il primo.
Non mi pare perciò corretto aver preso solo in esame il primo articolo, sia perché emotivamente fa più colpo, sia perché l’autore non può essere presente, ma sono qui pronto a difenderlo”.
Volevo aggiungere altro, ma il signor Giudice mi ha richiamato di attenermi alle condizioni che mi aveva posto.

3 Commenti

  1. GIANNI ha detto:

    ho avuto alcuni problemi tecnici, ma ora dovrebbe essere tutto risolto, come risulterebbe da commenti di prova..
    nel merito, penso di comprendere benissimo certi sentimenti di rabbia soprattutto a fronte di norme che risalgono al partito fascista..
    l’avevo già scritto, ma il sistema non mi prendeva il commento, probabilmente colpa del mio computer….

  2. GIANNI ha detto:

    Posso provare a spiegare alcuni punti:
    1) si è trattato non di un’udienza preliminare, ma di un’udienza di rinvio.
    In quella di discussione si discuterà il caso nel merito, questa serve solo appunto alla verifica della regolare costituzione delle parti nonchè per sollevare le questioni pregiudiziali, che sono quelle che si discutono prima di entrare nel merito.
    E che talora possono risolvere il processo senza neppure entrare nel merito.
    In particolare, solitamente, quando la citazione a giudizio è imperfetta, per non aver contestato con precisione il fatto addebitato, o non aver citato l’esatta norma incriminatrice, la difesa si avvale di questo vizio procedurale, per tentare di far dichiarare la nullità della stessa, il che implicherebbe che andrebbe rinotificata…..ed intanto i tempi si allungano a favore della difesa….non sto a spiegare perché a favore della difesa, per non dilungarmi in eccessivi tecnicismi.
    2) Si sa già che il giudice respinge queste pregiudiziali, perché per consolidata giurisprudenza si ritiene sufficiente una chiara esposizione del fatto oggetto di imputazione, anche se contenesse indicazioni errate sulla norma incriminatrice, es. se si scrive art. 540 c.p. invece che 450 ecc.
    3)L’intervento personale, a mio avviso, sposta poco i termini della questione..la giurisprudenza, su questo tipo di illecito, non crede alle letture allegoriche…
    che pur sono talora tentate come argomentazione da parte dei difensori in questo tipo di procedimenti.
    Questo perché, comunque, vale anche solo il cosiddetto dolo eventuale, che si verifica non quando una persona ha la precisa intenzione di fare qualcosa di specifico, ma quando prende in considerazione anche solo l’eventualità che dal suo operato consegua un determinato evento, e, nonostante questo, agisca ugualmente.
    Faccio un esempio: intendo riportare un articolo che offende altra persona…non intendo farlo per offendere, ma con intento diverso…..ma ovviamente so che l’articolo, anche se riportato senza questo intendimento, potrebbe comunque offendere ecc. ecc.
    Quanto sopra, solo per spiegare, a chi non tecnicamente esperto di certi temi, le cose…
    poi ovviamente gli avvocati sanno benissimo queste cose e le potranno spiegare come e meglio di me.
    Solo un consiglio: sarebbe importante capire quale sia la strategia difensiva seguita dai legali, in modo da raccordare le cose da dire personalmente appunto con la strategia forense, ed evitare, invece, gli interventi estemporanei.
    Comunque ancora un augurio e vediamo cosa succede.

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