Mattarella e Meloni: due idee dell’Italia a confronto

da www.glistatigenerali.com
22 Settembre 2026
Partiti e politici

Mattarella e Meloni:

due idee dell’Italia a confronto

di Filippo Cusumano
Mattarella e Meloni: due interventi sul tema della scuola a distanza di ventiquattr’ore che non potrebbero essere più distanti per contenuti, toni e postura istituzionale.
Ci sono settimane in cui la scuola smette di essere cronaca e torna ad essere ciò che è sempre stata: lo specchio dell’idea di Paese che abbiamo in testa.
È successo in queste ore, con due interventi a distanza di ventiquattr’ore che non potrebbero essere più distanti per contenuti, toni e postura istituzionale.

I contenuti: integrazione contro conteggio

Da una parte, ad Amatrice, per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2026-2027, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che “la scuola è la più efficace, importante, leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti: così dispone l’art. 34 della Costituzione”. E aggiunge: “deve aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, unire e non lacerare”.
Dall’altra, dal palco di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, con l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l’italiano, e introduce il divieto del burqa a scuola. L’obiettivo dichiarato è evitare che “gli studenti italiani possano trovarsi in minoranza all’interno delle proprie classi”.
Da una parte la Costituzione come orizzonte. Dall’altra il conteggio etnico come programma. Da una parte la scuola che include perché è aperta a tutti. Dall’altra la scuola che seleziona, quota, divide per far tornare i conti di un disagio percepito. Il presidente parla di legami, fiducia, coesione sociale. La premier parla di tetti – quel 30% evocato nel decreto in preparazione – e di divieti sull’abbigliamento.

I toni: la pacatezza contro l’enfasi

Mattarella sceglie Amatrice, città simbolo della ricostruzione, dieci anni dopo il sisma. Parla davanti a studenti, insegnanti, al Ministro. Nessun attacco, nessuna polemica nominale. Il suo è il tono che conosciamo: sereno, assertivo, quasi didattico. Cita l’articolo 34 non come arma, ma come promemoria. Non alza la voce, perché non ne ha bisogno. La forza sta nella norma condivisa.
Meloni sceglie un altro palco e un altro lessico. Fenix, la kermesse giovanile di Fratelli d’Italia. Toni trionfalistici e parecchia enfasi. È il registro del comizio che irrompe nella politica scolastica: frasi brevi, nemici visibili – il velo integrale, la classe “troppo straniera” – soluzioni semplici a problemi complessi. Non parla alla scuola, parla alla sua platea.

La postura: il garante e la leader di parte

È qui la differenza più profonda, istituzionale.
Mattarella occupa il ruolo di garante. Non fa appello a una parte, fa appello alla Repubblica. Quando dice “la scuola non alzi barriere” il giorno dopo l’annuncio di Meloni su tetto e burqa, non sta facendo opposizione. Sta ricordando dove finisce la propaganda e inizia il patto costituzionale. La sua postura è quella di chi sa che la scuola è l’unico luogo dove un bambino arrivato ieri e un bambino nato qui diventano compagni di banco, e dunque cittadini uguali.
Meloni occupa il ruolo più alto dell’esecutivo, ma parla con la postura della leader di partito in campagna permanente. Non cita mai la Costituzione. Cita i mal di pancia. La sua proposta non nasce da un dossier pedagogico, ma da un calcolo elettorale chiarissimo: intercettare la paura della minoranza in casa propria, dare una risposta muscolare – il tetto, il divieto – a un fenomeno che invece chiederebbe insegnanti, mediatori, tempo pieno. Agitare il tema “troppi stranieri in classe” non risolve un problema di apprendimento, ma alimenta una richiesta di consenso.
In fondo, è la distinzione tra due idee di autorità.
Chi, come Mattarella, è sereno perché parla a nome di tutti e può permettersi di ricordare che la scuola unisce.
E chi, come Meloni, pur guidando il governo di tutti, sceglie di parlare a una parte sola, trasformando l’aula scolastica in un confine da presidiare.
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da AVVENIRE
23 settembre 2026

Perché le circolari di Mattarella

del 1989 e del 1990

non c’entrano col tetto agli stranieri

annunciato da Meloni

di Marco Iasevoli
La premier ha tirato in ballo documenti di quasi 40 anni fa sull’integrazione scolastica, firmati dall’attuale capo dello Stato. Dai contenuti ai toni, il paragone non regge. Ecco cosa dicono.
Nonostante abbia sostenuto di non aver letto come un attacco le parole pronunciate da Mattarella ad Amatrice sulla scuola, la premier Giorgia Meloni, per giustificare l’imminente varo in Cdm del decreto sul «tetto» agli studenti stranieri -poi il Governo si è corretto, parlando di un tetto legato alla scarsa familiarità con l’italiano -, ha tirato in ballo due circolari ministeriali del 1989 e del 1990, firmate proprio da Mattarella, ai tempi titolare dell’Istruzione. Meloni ritiene che il provvedimento in incubazione e le due circolari di quasi 40 anni fa siano simili negli obiettivi e nei contenuti. Anche se la premier ha fatto in modo che la sua sembrasse una mera notazione di fatto, in realtà è evidente che si è trattato di una risposta indiretta al capo dello Stato, fermandosi giusto un metro prima dalla polemica frontale.
Tuttavia, il confronto tra il provvedimento annunciato domenica dalla premier durante la festa dei giovani di FdI e le due circolari, oggettivamente, non sta in piedi. Intanto a partire dai toni. Meloni, dinanzi alla sua base, per spiegare il decreto, ha detto: «Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un’altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste«. Questi invece i titoli delle due circolari di Mattarella. Quella dell’8 settembre 1989 recita: «Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio». Quella del 26 luglio 1990 ha come oggetto «La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale». Se le parole hanno un peso, il paragone già pare impossibile.
Ma ovviamente anche il contesto è radicalmente diverso. Le circolari di Mattarella affrontavano una questione emergente, dai numeri non paragonabili a quelli di oggi, con una distribuzione della popolazione tra centri e periferie diversa da quella odierna. E la dinamica che si voleva evitare è che di fronte alla sfida che si affacciava, la scuola si rifugiasse in classe che accorpassero gli stranieri tutti insieme. Quasi 40 anni dopo, è un’altra Italia, è un’altra scuola, la presenza straniera ha dinamiche totalmente diverse e proprio i presidi, di fronte all’annuncio di Meloni, hanno immediatamente obiettato l’inapplicabilità di «tetti» laddove, specie nei piccoli comuni ma anche in quartieri delle grandi città, è la presenza straniera a consentire il mantenimento dei plessi scolastici. Tanto è vero che dopo le parole di Meloni, il ministro Valditara ha iniziato a specificare che l’attenzione sarà rivolta non agli studenti stranieri in quanto tali, ma alla scarsa conoscenza dell’italiano. Un tema da affrontare nel merito, certo, ma che la premier Meloni, domenica davanti ai «suoi» giovani, ha posto in maniera diversa, mettendola su una sorta di discriminazione al contrario che avverrebbe nella scuola italiana. Più un argomento da campagna elettorale di destra che la premessa di un provvedimento governativo.
Val la pena in ogni caso andare a rileggere integralmente proprio le circolari del 1989 e 1990, perché contengono elementi di attenzione e premura che potrebbero risultare ancora utili per affrontare con un maggiore senso educativo le sfide cui è chiamata la scuola. La parola d’ordine dei due testi è, infatti, «integrazione».

Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301

Oggetto: Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio
L’immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l’esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza. La condizione primaria per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative: essenziale punto di partenza è, quindi, la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell’obbligo. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nelle disposizioni di cui all’art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 che prevede e disciplina l’inserimento nelle scuole italiane di «giovani provenienti dall’estero».
Successivamente tale diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall’ONU il 20 novembre 1959. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722, recante l’attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole ai figli dei cittadini della CEE. Ulteriori forme di intervento in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono stati poi previsti dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detta «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari e contro le immigrazioni clandestine».
La citata legge n. 943 prevede, fra l’altro, specifiche iniziative regionali che vanno ad integrarsi con tutto ciò che già in atto, sui diversi territori, per l’esercizio del diritto allo studio. Poiché tale diritto può essere pienamente esercitato solo se agli interventi di competenza dell’Amministrazione scolastica si uniscono gli interventi contestuali e sinergici degli Enti istituzionalmente preposti alla erogazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge 943/86, appare necessario che i provveditori agli studi attuino le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso «protocolli d’intesa», progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio.
Sarà cura dei provveditori agli studi promuovere, inoltre, incontri congiunti con i direttori didattici, i presidi e gli ispettori al fine di individuare ed elaborare strategie operative comuni e assicurare il necessario raccordo fra i diversi gradi scolastici. Sembra opportuno, fra l’altro, sottolineare la funzione della scuola materna la cui fruizione offre insostituibili stimoli ed opportunità sia sul piano cognitivo che su quello socio-affettivo.
L’attuale quadro normativo scolastico offre, d’altro canto, ampie possibilità progettuali. È qui appena il caso di ricordare la Legge n. 820/71 (scuola elementare), la Legge n. 517/77 e la Legge n. 270/82 (scuola materna, scuola elementare, scuola media): la applicazione integrata e finalizzata delle citate leggi consente infatti di acquisire risorse operative e di mettere in atto le modalità flessibili di intervento che si rendono necessarie. Nel sottolineare, inoltre, le particolari possibilità offerte dagli art. 2 del D.P.R. n. 419/74 e art. 3 del D.P.R. n. 419/74, si assicura, da parte di questo Ministero, attenta considerazione per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti. Le molte e positive iniziative attivate sul territorio nazionale potranno costituire modelli flessibili di riferimento se opportunamente adattate alle diverse situazioni socio-ambientali e culturali specifiche.
Si ritiene opportuno ricordare talune circolari concernenti la materia in questione (ad es., la C.M. 14 giugno 1983, n. 162 in tema di permesso di soggiorno, la C.M. 16 luglio 1986, n. 207) le quali prevedono adempimenti specifici che, nei limiti del possibile, andranno rispettati.
Per quanto concerne l’aspetto organizzativo-didattico si forniscono alcune indicazioni circa i criteri di massima cui dovrà ispirarsi l’attività operativa dei competenti organi scolastici.
1) Problemi e modi dell’intervento scolastico
Per corrispondere convenientemente all’impegno morale e sociale del nostro Paese di garantire alla generalità degli immigrati, anche provenienti da Paesi extracomunitari, l’esercizio del diritto allo studio, la scuola deve preliminarmente aver presenti le condizioni entro le quali esso dovrà esercitarsi. Quelle più incidenti sono: la pluralità delle etnie che connotano il flusso migratorio; le difficoltà di reperimento degli immigrati che ancora non hanno adempiuto all’obbligo scolastico; la carenza o, per alcune etnie, l’assenza di personale docente in grado di comunicare nella lingua materna degli immigrati e di facilitare loro l’acquisizione della lingua italiana.
Appare altresì pregiudiziale che l’intervento della scuola debba essere coordinato con gli interventi che, a norma della Legge n. 943/1986, le regioni promuovono a favore dei lavoratori comunitari e extracomunitari e loro famiglie. Si deve pensare a forme di coordinamento non esauribili nell’ambito meramente organizzativo, bensì miranti ad accrescere i livelli culturali degli immigrati e qualificare la loro partecipazione alla vita della comunità.
È pertanto opportuno che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca – direttamente o in collaborazione con enti, associazioni- iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. Occorre infatti creare un clima integrativo valido al fine di rendere consapevoli delle opportunità che la istituzione scolastica offre e delle modalità per fruirne. Insieme si potrà avere la possibilità di guadagnare ulteriore e più adeguata conoscenza dei livelli culturali, dei modelli di comportamento, delle condizioni sociali ed economiche dei gruppi di immigrati. È palese che queste conoscenze costituiscono un essenziale contributo alla progettazione didattica.
All’afflusso dei soggetti alla scuola consegue l’assegnazione di ciascuno di essi alle classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità di docenti idonei.
Una attenta analisi della situazione personale è premessa per un positivo inserimento di quei soggetti nelle classi. Si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi.
L’assegnazione degli alunni alle singole classi implica anche una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Per i figli dei lavoratori della CEE residenti in Italia il D.P.R. n. 722 prescrive che essi siano «iscritti alla classe della scuola dell’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza». Pare possibile estendere il disposto di questa norma anche agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari, con l’avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quello del Paese di appartenenza.
A tal fine si rappresenta la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite ivi comprese la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione della autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno.
Ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità.
Peraltro gli organi collegiali competenti, previa valutazione di specifiche esigenze e situazioni, indicheranno le soluzioni comunque più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe, per evitare che essi rifluiscano in un piccolo gruppo che certamente si segnalerà per forme progredenti di isolamento. In questa situazione operativa, il problema dei docenti assume particolare rilevanza. La vigente normativa, particolarmente con la Legge n. 270/1982 e con la Legge n. 517/1977, consente la disponibilità di docenti per operare con «alunni che presentino specifiche difficoltà di apprendimento», quando attività educativo-didattiche in tal senso siano specificamente previste nella «programmazione di ciascun circolo didattico». Tuttavia rimane aperto il problema della disponibilità di docenti qualificati, cioé in possesso di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni portatori di lingua e cultura diverse.
È auspicabile che nelle località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei – avvalendosi naturalmente del supporto delle rappresentanze consolari – si dia avvio a iniziative accelerate di aggiornamento linguistico e culturale di nostri docenti disponibili, ai quali poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati.
2) Orientamenti per l’attività didattica
La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.
Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall’intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana), dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell’altra lingua.
Inoltre, poiché la lingua verbale non è che uno – sia pure il principale- degli strumenti di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le quali gli alunni della classe, dell’una e dell’altra etnia, individuino canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.
La scuola obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.
Sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta.

Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205

Oggetto: La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale.
I – Premessa
Le dimensioni sempre più ampie dei flussi migratori e la nuova disciplina prevista in materia di immigrazione dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendono opportune -a complemento della C.M. 8 settembre 1989, n. 301 (vedi sopra), che si intende integralmente richiamata- alcune considerazioni sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana e ulteriori indicazioni operative per la scuola dell’obbligo, nella quale il fenomeno risulta più consistente e complesso.
È da rilevare che, mentre per gli alunni provenienti dai paesi della Comunità europea il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722 – emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 – contiene apposite norme in materia, per gli alunni provenienti da paesi extracomunitari sono disponibili solo alcune indicazioni normative ricavabili dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (artt. 1 e 9).
Peraltro, le presenti esigenze degli alunni extracomunitari richiedono più specifica attenzione e interventi di maggiore complessità
II – La situazione attuale: dati e considerazioni
Sulla presenza degli alunni stranieri in Italia, nell’anno scolastico 1988-89, una ricerca promossa dal Centro studi emigrazioni di Roma (CSER), in collaborazione con questo Ministero (v.edi C.M. Gab. del 14 novembre 1988, n. 845) ha fornito, in via provvisoria, alcuni dati significativi, che riguardano oltre due terzi delle scuole interessate.
Degli alunni stranieri segnalati dalle scuole che hanno risposto all’inchiesta CSER, il 14,3% frequenta le scuole dell’infanzia, il 46,3% le elementari, il 20,3% le medie e il 19,1% le superiori.
L’86% degli alunni stranieri gravita sulle scuole statali: la residua parte è presente, in prevalenza, nelle scuole dell’infanzia comunali o private.
Per quanto riguarda le provenienze geografiche, circa un terzo degli alunni stranieri proviene dai paesi europei (per il 44% da paesi CEE e per il 56% da paesi extra-CEE). I paesi asiatici e quelli africani forniscono un quinto ciascuno dell’intera utenza straniera.
In complesso gli alunni stranieri provengono da 114 paesi diversi. Sono segnalati, in ordine decrescente di presenza, i cinesi (6,6%), gli jugoslavi (compresi i nomadi: 5,8%), i polacchi (5,1%), gli statunitensi (4,9%), i marocchini (4,7%), i tedeschi (4,7%), gli etiopi (3,9%), gli iraniani (2,6%), i cittadini del Regno unito (2,3%), i francesi (2,3%), gli egiziani (2,3%), i vietnamiti (2,3%), i brasiliani (2,2%), ecc.
L’indagine del CSER ha anche messo in evidenza che delle scuole che hanno segnalato la presenza di alunni stranieri, la stragrande maggioranza ne accoglie uno o due. Le scuole frequentate da un numero di alunni stranieri superiore a 20 sono relativamente poche o quasi sempre concentrate in alcune grandi città; raramente accolgono una sola etnia.
Un’analisi dei flussi migratori pone in rilievo la differenziazione tra stranieri con prospettive di stabilizzazione in Italia, stranieri in transito per altra destinazione e migranti in cerca di lavoro temporaneo. Tali realtà, oltre che il livello culturale, sociale ed economico delle famiglie, determinano aspettative e bisogni educativi differenziati e incidono in modo diverso sull’interesse per la lingua e la cultura italiana e sulle richieste di valorizzazione della lingua e della cultura d’origine.
Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell’analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse disponibili.
III – Competenze a livello periferico e coordinamento degli interventi
Si ritiene necessaria la costituzione presso i Provveditorati agli studi (ove non siano già operanti) di comitati o gruppi di lavoro e di un ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri, anche al fine di assicurare il necessario collegamento con gli Enti locali ed altre istituzioni interessate, la collaborazione con il servizio ispettivo, la consultazione dei sindacati e delle associazioni professionali e un rapporto costante con qualificate rappresentanze delle comunità straniere, per l’individuazione dei bisogni, la programmazione degli interventi e l’assistenza alle iniziative attuate dalle scuole, sulla base degli indirizzi contenuti nella C.M. n. 301/1989 e nel presente testo.
Saranno curate in particolare la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e in corso; l’informazione bibliografica e attinente ai sussidi audio-visivi; l’organizzazione di incontri per un confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la segnalazione alle scuole delle iniziative promosse da enti culturali e scientifici e da associazioni professionali (vedi appresso, paragr. VII, aggiornamento degli insegnanti).
Sarà utile acquisire la collaborazione di docenti con competenze nel settore dell’educazione degli adulti e dell’alfabetizzazione nonchè di esperti di comunicazione e di organizzazione.
È da ricordare che alle competenze degli enti locali in materia di diritto allo studio si aggiunge, per la Regione, il compito di promuovere «appositi corsi di lingua e cultura italiana al fine di favorire l’integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», nonchè, «anche attraverso altri enti locali», «programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari» (art. 9, II e IV comma della Legge n. 943/1986).
Una funzione di rilievo è esercitata dagli IRRSAE per la ricerca di strategie educativo-didattiche adeguate, l’aggiornamento degli insegnanti e l’assistenza a progetti sperimentali. Al riguardo risultano già assunte, in varie regioni, iniziative di particolare interesse, anche con significativi apporti delle istituzioni universitarie.
In considerazione della pluralità dei soggetti abilitati a intervenire in materia di istruzione degli alunni stranieri, è da rinnovare l’invito, rivolto ai provveditori agli studi con la circolare n. 301, ad attuare «le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso protocolli di intesa, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio» (VI comma).
Il coinvolgimento dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali potrà favorire una conoscenza più diretta della situazione e delle esigenze emergenti, anche al fine di una programmazione più articolata degli interventi.
Le Sovrintendenze scolastiche potranno costituire una sede di confronto delle esperienze nella dimensione regionale, per la più efficace collaborazione tra l’amministrazione scolastica periferica, la Regione, gli IRRSAE e il corpo ispettivo.
IV – L’ammissione dell’alunno straniero nella scuola dell’obbligo. Riconoscimento dei titoli di studio
Al momento dell’ingresso nella scuola italiana, si pone l’esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero ad un duplice fine:
a) determinazione della classe d’iscrizione;
b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato.
Fin da questo primo momento i capi d’istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate.
Come già suggerito con la C.M. n. 301/1989 (punto 1, V comma) «si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi». Si presterà altresì attenzione al tipo di immigrazione e alle condizioni delle famiglie (vedi sopra, paragr. II, penultimo comma).
La necessaria specificazione non deve tuttavia far dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l’appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni.
Per quanto riguarda la determinazione della classe d’iscrizione, l’art. 1, I comma, del D.P.R. 722/1982 dispone che «gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel paese di provenienza».
La C.M. n. 301/1989 ha già affermato la possibilità di estendere il disposto di questa norma agli alunni provenienti da paesi extracomunitari, con l’avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del paese di appartenenza. Allo stesso tempo la circolare ha richiamato «la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite, ivi compresa la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno» (punto 1, VI e VII comma).
Con riferimento alla citata C.M., sono stati formulati quesiti sull’opportunità di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilità di «sottoporre l’aspirante ad un esperimento nelle materie e prove da stabilirsi» (prevista dall’art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653).
Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata alle attività didattiche.
L’iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa (cfr. richiamata C.M. n. 301/1989) in considerazione delle responsabilità specifiche della scuola dell’obbligo. L’inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l’alunno, se disposto soltanto a causa dell’insufficiente padronanza della lingua italiana.
Si impiegheranno pertanto le opportune strategie (es., formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico (vedi paragr. V, «L’organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri»), in un clima di apertura interculturale (vedi paragr. VI, «L’educazione interculturale»).
In presenza di situazioni di particolare difficoltà , i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l’alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio.
È ancora da tenere presente che, ai sensi del IV comma dell’art. 10 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, come modificato dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, il riconoscimento dei titoli di studio (e professionali) dei cittadini extracomunitari sarà disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, con apposito decreto presidenziale.
Si ricorda, infine, che all’atto dell’ingresso dell’alunno straniero nella scuola italiana dovrà essere richiamata l’attenzione dei servizi sanitari, per gli interventi di competenza, con particolare riguardo alle necessità di vaccinazione. Saranno altresì tenute in considerazione le consuetudini alimentari connesse alle tradizioni del paese di origine.
V – L’organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri
La C.M. n. 301 ha già rilevato che l’attuale quadro normativo (in particolare: Legge 24 settembre 1971, n. 820 per la scuola elementare e Leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 20 maggio 1982, n. 270 per la scuola materna, elementare e media) offre alle scuole ampie possibilità progettuali per affrontare il problema degli alunni stranieri ed ha assicurato l’attenta considerazione del Ministero per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti (cfr. artt. 2 e 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419).
Di immediata evidenza è il problema dell’integrazione linguistica.
Nelle esperienze in atto è risultata assai proficua l’alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli stranieri.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 del D.P.R. 722/1982 richiamato dalla circolare n. 301, l’assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Al riguardo sembra opportuno ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, al fine di agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, mentre può essere utile costituire gruppi anche superiori alle cinque unità nei momenti di specifiche attività linguistiche.
Il raggruppamento di più alunni stranieri in un’unica classe di scuola elementare è comunque da riferirsi agli iscritti nello stesso plesso.
Per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell’anno scolastico.
La specifica destinazione di insegnanti ex art. 14 Legge n. 270/1982 favorisce, ove praticabile, l’adeguato svolgimento delle attività programmate.
È qui da richiamare il disposto dell’art. 4 del D.M. 12 aprile 1990 (trasmesso con C.M. 27 aprile 1990, n. 113), concernente la determinazione delle D.O.A. per l’anno scolastico 1990- 91, per il quale «entro il limite fissato dall’art. 24 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, i docenti appartenenti alle stesse dotazioni potranno essere impegnate nelle attività di cui al VI e IX comma dell’art. 14 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, secondo i criteri indicati dall’O M. sulle utilizzazione di personale» (I comma). «Ai fini indicati al precedente comma si terrà conto, prioritariamente, delle esigenze connesse … alle attività di sostegno, recupero e integrazione di alunni portatori di handicap o provenienti da paesi extracomunitari» (II comma) (vedi anche artt. 2 e 3 della stessa circolare).
Per la scuola elementare è da tener conto del nuovo assetto previsto dalla Legge 5 giugno 1990, n. 148. L’art. 9, II comma, prevede che «nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari».
Sempre per la scuola elementare, la C.M. 22 giugno 1990, n. 170, al punto 2, lettera c, prevede che «i posti D.O.A. utilizzati per progetti particolarmente rilevanti sul piano sociale ed in armonia con gli aspetti portanti della riforma (ci si riferisce, in particolare, ai progetti relativi alla dispersione scolastica e all’integrazione degli extracomunitari) potranno essere mantenuti per le stesse iniziative qualora ancora necessarie».
È da ricordare che nelle scuole secondarie le attività di sostegno costituiscono anche una delle possibili forme di utilizzazione dei docenti tenuti al completamento di orario.
La presenza di alunni stranieri pone all’attenzione della scuola l’ulteriore tema della «valorizzazione della lingua e cultura d’origine».
Per gli alunni comunitari, il D.P.R. n. 722/1982 prescrive di «promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del paese d’origine, coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie e comprese nel piano di studio» (art. 2, punto b) e prevede, per l’attuazione, apposite intese con le rappresentanze diplomatiche degli Stati dei quali gli alunni medesimi abbiano la cittadinanza (art. 4).
Per gli alunni extracomunitari la Legge n. 943/1986 prevede che «analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura d’origine» (art. 9, punto 5).
Nella pratica scolastica, tale disposizione ha assunto una duplice valenza: in primo luogo si cerca di includere la «valorizzazione della lingua e cultura d’origine» in progetti di educazione interculturale validi allo stesso tempo per gli alunni italiani e per gli alunni stranieri; sotto altro profilo, in presenza di richieste di corsi specifici di lingua e cultura del paese d’origine e in carenza di apporti delle competenti rappresentanze diplomatiche, si favoriscono, per quanto possibile, le iniziative degli enti locali e lo svolgimento dei corsi da parte delle comunità interessate.
Al riguardo è da raccomandare la massima collaborazione della scuola, sia per quanto riguarda la disponibilità dei locali e delle attrezzature, sia per il necessario coordinamento delle iniziative degli enti locali e delle comunità interessate con le attività didattiche della scuola stessa, da realizzarsi possibilmente nella programmazione scolastica.
L’intervento degli enti locali e la collaborazione delle comunità e delle famiglie consente in alcune sedi scolastiche l’impiego di «mediatori» di madre lingua per agevolare la comunicazione nell’ambito scolastico ed i rapporti scuola-famiglia, nonchè l’utilizzo di «esperti» di madre lingua per attuare le iniziative per la valorizzazione della lingua e cultura d’origine. Risulta anche utile la collaborazione di studenti più anziani.
La materia può trovare al momento sistemazione nei protocolli d’intesa locali, in attesa di più organici interventi.
VI – L’educazione interculturale
La realtà della presenza di stranieri, così come delineata, rende di particolare attualità una nuova e mirata attenzione della scuola alle tematiche connesse all’educazione interculturale quale condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli.
L’educazione interculturale -si osserva- avvalora il significato di democrazia, considerato che la «diversità culturale» va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto l’obiettivo primario dell’educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.
È qui da sottolineare che l’educazione interculturale, pur attivando un processo di acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai impegnativo, perché la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a pregiudizi etnocentrici. I modelli della «cultura occidentale», ad esempio, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e perciò non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.
Ogni intervento che si colloca su questo piano tende così, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un’azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fra i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace.
Può essere opportuno ricordare che nei documenti programmatici dei diversi ordini scolastici sono presenti numerose indicazioni in materia, di cui si riportano alcuni esempi significativi.
«Un contesto didattico così articolato potrà favorire, sulla scia di vissuti di socializzazione fra bambini appartenenti ad etnie nazionali ed internazionali diverse, prime forme di educazione multiculturale. La prossima apertura delle frontiere europee potrà avere già nella scuola del bambino una sede significativa di integrazione culturale, nella prospettiva di una educazione alla comprensione, alla solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti e dei valori di bambini appartenenti a diverse culture regionali e nazionali» (rapporto della commissione per la revisione degli orientamenti per la scuola materna, cap. 3, par. 3, punto B).
«La scuola deve operare perchè il fanciullo … abbia consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi o pregiudizi nei confronti di persone e culture» (programmi didattici per la scuola primaria, premessa generale, parte I, paragr. «educazione alla convivenza democratica»).
«Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell’Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi ed avvicini all’intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche» (programmi della scuola media, premessa generale, parte IV, paragr. 5).
È evidente che le dichiarazioni programmatiche prima citate e la consapevolezza di convergenze e differenze che le attività disciplinari potranno esplicitare, non possono restare mere enunciazioni di principi o semplici constatazioni.
Occorre, infatti, che il senso e il rispetto dell’»altro», il dialogo, la solidarietà vengano promossi soprattutto nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all’interno del gruppo classe, tra i gruppi e, in collaborazione con la famiglia, anche nella dimensione extrascolastica.
VII – L’aggiornamento degli insegnanti
Si rammenta che la C.M. (Ufficio Studi e Programmazione) 18 maggio 1990, n. 136, concernente il piano nazionale di aggiornamento per l’esercizio finanziario 1990, ha invitato i provveditori agli studi ad avviare, «in stretta relazione con le variabili territoriali», «attività di formazione in servizio, secondo moduli che saranno definiti in sede periferica, per la predisposizione di competenze e strumenti idonei che siano in grado di favorire l’inserimento di soggetti, culture e problematiche extracomunitarie nel sistema educativo nazionale» (quartultimo comma).
A tal proposito la circolare auspica «una fruttuosa collaborazione con altri soggetti istituzionali sui quali gravano problemi della stessa natura (gli IRRSAE, per esempio), o di altra (enti locali territoriali), con i quali dovranno stabilirsi sistematiche intese» (terzultimo comma).
Le attività di aggiornamento nella materia in discorso dovranno inquadrarsi nel sistema organizzativo delineato dalla C.M. 18 maggio 1990, n. 136, considerando, in particolare, il ruolo delle università (punto 2, terzultimo comma) e l’utilizzabilità delle iniziative proposte da enti culturali, scientifici ed associazioni professionali (punto 4, comma 9).
Saranno tenuti presenti, in particolare, i temi dell’educazione interculturale, dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e della valorizzazione della lingua e cultura d’origine.
Si ritiene opportuno riaffermare che «la concezione, implicita nel dettato costituzionale secondo cui la scuola è aperta a tutti (art. 34, primo comma, Costituzione), che vede nella scuola una comunità chiamata a realizzare il pluralismo delle scelte, esige che si faccia progressivamente strada nel personale interessato una attitudine relazionale, capace di istituire un collegamento non soltanto fra le persone, ma anche fra le diverse prospettive culturali» (C.M. n. 136, punto 3, comma 7).
VIII – Interventi per i lavoratori adulti
Con C.M. del 28 giugno 1990, n. 176 e con l’annessa ordinanza sono state emanate le disposizioni per il funzionamento dei «corsi sperimentali di scuola media per lavoratori» con particolare considerazione dei problemi dei cittadini extracomunitari.
Per i «corsi di alfabetizzazione» a livello di scuola elementare, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
IX – Indagini ricognitive e dibattiti
L’emergenza dei problemi relativi alla presenza straniera nella scuola dell’obbligo richiede inoltre specifiche attività di studio e di ricerca per questo settore, nella prospettiva di una graduale estensione alle scuole di ogni ordine e grado. Questo Ministero intende pertanto promuovere, nel corso del prossimo anno scolastico, un convegno nazionale di studio, per consentire, anche con il confronto di esperienze significative, l’approfondimento dei problemi organizzativi e didattici connessi con la presenza degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo e l’elaborazione di un quadro generale di riferimento per gli interventi da adottare.
Con lettera successiva sarà altresì trasmesso un modello per una indagine aggiornata sulla presenza e sulla condizione degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Si rappresenta intanto ai provveditori agli studi l’opportunità di attivare il più ampio dibattito sulle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri, sulla base degli indirizzi contenuti nella C.M. n. 301/1989 e nel presente testo, mediante incontri con gli ispettori tecnici e i capi d’istituto e successive riunioni dei collegi dei docenti. Si pregano inoltre i provveditori agli studi medesimi di trasmettere in duplice copia a questo Ministero (Direzione generale istruzione elementare – Div. II e Direzione generale istruzione secondaria di I grado – Div. I), entro il 15 ottobre c.a., una relazione di carattere generale sulla presenza scolastica degli alunni stranieri nelle rispettive province, con riferimento ai problemi emersi ed alle più significative esperienze in atto per la scuola dell’obbligo e di allegare i testi di eventuali protocolli d’intesa adottati per favorire la collaborazione interistituzionale in materia. Si pregano, infine, gli IRRSAE e il CEDE di inviare ai medesimi uffici di questo Ministero le possibili notizie sulle attività di ricerca, assistenza e aggiornamento svolte o programmate in merito all’integrazione scolastica degli alunni stranieri.

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