Processo a don Mauro Galli: citata anche la diocesi di Milano e la parrocchia S. Ambrogio

da reteabuso.org
LOMBARDIA

Processo a don Mauro Galli:

citata anche la diocesi di Milano

e la parrocchia S. Ambrogio.

6 giugno 2017
È stata fissata per il 15 giugno prossimo la prima udienza che vede imputato don Mauro Galli, vice parroco della parrocchia di Sant’Ambrogio di Rozzano, accusato di violenza sessuale ai danni di un giovane parrocchiano, all’epoca dei fatti 15enne.
Il sacerdote, ordinato nel giugno del 2011, era stato inviato dal vescovo presso la parrocchia di Sant’Ambrogio dove il parroco don Carlo Mantegazza gli aveva affidato l’incarico di occuparsi dell’educazione pastorale dei bambini e dei giovani della parrocchia.
Nel marzo 2012 viene nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Pietro in Legnano e Incaricato della Pastorale Giovanile delle Parrocchie di S. Teresa del Bambino Gesù, dei Santi Magi in Legnano e di SS. Redentore in Legnanello di Legnano.
Dal novembre 2012, il Cardinale Angelo Scola, volendo valorizzare la sensibilità, gli studi e le competenze di don Mauro, ha chiesto allo stesso don Mauro di lasciare la Parrocchia di San Pietro e d’iniziare a svolgere la sua missione pastorale, come Cappellano, presso l’Ospedale Niguarda di Milano in attesa di recarsi, a tempo opportuno, a Roma presso la Pontificia Università Lateranense per conseguire la Laurea in Pastorale Sanitaria.
I fatti che risalirebbero al 2011 sarebbero avvenuti nell’abitazione del sacerdote dove il giovane si trovava per trascorrere la notte in vista delle attività di preghiera previste per il giorno successivo e sarebbe proprio in quella occasione che don Mauro Galli avrebbe approfittato del giovane.
Malgrado la richiesta degli avvocati del sacerdote di emettere sentenza di non luogo a procedere, il 15 marzo scorso il G.I.P. dr. Paolo Guidi ha rinviando a giudizio il sacerdote la cui udienza è fissata per il prossimo 15 giugno.
Citati come responsabili civili anche la diocesi di Milano nella persona del vescovo mons. Angelo Scola e la parrocchia di Sant’Ambrogio di Rozzano nella persona del parroco.
L’Ufficio di Presidenza

4 Commenti

  1. antonio ha detto:

    Ancora una volta, una brutta cosa. Un prete è denunciato, incriminato, rinviato a giudizio: può essere che i magistrati abbiano sbagliato tutto, abbiano sbagliato a capire… chissà! Dall’altro ci sono gli avvocati del prete, che “fanno il loro mestiere e sostengono: il prete non ha nessuna responsabilità, che lo si prosciolga… E poi c’è il ragazzetto che, con il prete, sono gli unici che sanno come sono, veramente, andate le cose. I preti e l’organizzazione di cui fanno parte si propongono ad un livello diverso rispetto ai casi della vita e di come sono trattate le altre persone. Queste vicende, a mio parere, dimostrano come “umani, troppo umani” siano anche i preti e la loro organizzazione, anche per i modi e le strategie che adottano per difendersi da certe accuse… speriamo non prescindendo dai fatti!

  2. Sergio Cartabia ha detto:

    Come in TUTTI gli altri casi che ho seguito per fatti analoghi (sono appassionato di problemi legati alla giustizia) mi chiedo ancora una volta per quale motivo i soggetti che ritengono aver subito violenza o qualsiasi altro torto, denuncino il fatto a distanza di anni.
    Non fa testo l’ ignoranza o il pudore o la giovane età.
    Sono stato quindicenne anch’ io ! Questa è solo una considerazione senza entrare nel merito dell’ innocenza o colpevolezza. Troppo spesso si guarda il fatto senza i contorni.

  3. Giuseppe ha detto:

    Da credente e da essere umano spero solo che si riesca a trovare la verità e fare giustizia, ricordando che esiste sempre e comunque una presunzione di innocenza.

  4. GIANNI ha detto:

    Vi sarebbero due tipi di considerazione da svolgere, le une relative al merito delle singole vicende, le altre relative ad alcuni aspetti processuali sulla chiamata in causa di soggetti diversi dall’imputato.
    Sulle prime, ferma restando la presunzione di non colpevolezza, non posso dire molto, in assenza degli elementi in mano alla procura per sostenere le accuse, cioè non siamo a conoscenza di tali elementi.
    Possiamo invece cercare di capire perchè siano stati citati altri soggetti.
    Questa chiamata in causa non riguarda in sè aspetti penali, altrimenti si tratterebbe di chiamata in correità, e si darebbe luogo ad una ipotesi di complicità.
    Anche senza che questa sussista, vi sono ipotesi in cui si considera l’eventuale responsabilità civile di altri soggetti che, pur non essendo complici, si considerano comunque corresponsabili di aver provocato il danno.
    L’ipotesi, quindi, è che vi fossero determinati doveri non assolti, anche solo per negligenza, o assolti male.
    In particolare, evidentemente, si fa riferimento alla culpa in vigilando o in eligendo, cioè alla colpa nell’aver scelto persone sbagliate, o nel non aver sufficientemente vigilato.
    Ma, per poter parlare di tale responsabilità, entrando più da vicino nella prassi e nelle possibilità anche giuridiche dei soggetti preposti, dobbiamo quindi domandarci se vi fosse conoscenza, o possibilità di conoscenza dei comportamenti e della personalità del soggetto imputato.
    E’ chiaro che i due aspetti, cioè eventuale responsabilità civile e responsabilità penale dell’imputato sono strettamente collegati, perchè se poi il medesimo venisse assolto, neppure vi sarebbero responsabili civili.
    Viceversa, in caso di condanna, sarebbero considerati civilmente responsabili gli altri soggetti?
    Sicuramente tali soggetti hanno il compito di scegliere persone a contatto con minori, ma occorre capire se e fino a che punto possano conoscere i comportamenti dei soggetti prescelti o le loro inclinazioni.
    In molti casi questi non sono conosciuti o conoscibili, se non a posteriori, cioè quando ormai i fatti sono resi noti dallo stesso procedimento penale.
    E’ comunque compito della parte civile chiamare in causa i soggetti considerati responsabili civilmente, e dimostrare che fossero a conoscenza o potessero agevolmente conoscere comportamenti ed orientamento dell’imputato.
    Il giudice in prima battuta non entra nel merito, limitandosi a valutare astrattamente la configurabilità della chiamata.
    Saranno gli atti successivi a vedere una chiamata effettiva o un’esclusione, che peraltro potrebbe essere domandata dallo stesso responsabile civile chiamato in causa, sulla base di una assenza eventuale di legittimazione passiva, o per carenza degli elementi raccolti a suo carico.
    In sintesi diciamo che è spesso difficile configurare una responsabilità come dire..curiale, sia perchè il rapporto non è quello tipico del lavoro subordinato, in quanto spesso i sacerdoti godono di ampia autonomia e libertà di movimento, cioè la curia non esplica quella tipica direzione e subordinazione operativa del lavoro subordinato, o tipica dei committenti tramite loro preposti a controllare l’opera degli incaricati, sia perchè solitamente si richiede, appunto, una dimostrazione di conoscenza di elementi, legati alle tipiche forme della culpa in vigilando o in eligendo.
    Vedremo come andrà il processo.