Il reato di femminicidio. Come aggiungere errore a orrore

da www.huffingtonpost.it/
09 Marzo 2025

Il reato di femminicidio. 

Come aggiungere errore a orrore

di Mattia Feltri
Una legge di evidente incostituzionalità, come lo era quella sul delitto d’onore. I presupposti imbarazzanti di Nordio e paradossali di Bongiorno. Una domanda a Francesca Izzo sulla simbologia cinese e a Paola Tavella sulla sete di vendetta
Il disegno di legge con cui il governo si propone, per la prima volta in Europa, di introdurre il reato di femminicidio, e presentato alla vigilia dell’Otto marzo come la réclame del panettone alla vigilia di Natale, dice che cosa è diventata la politica (lo sappiamo e ce lo ripetiamo), ma anche che cosa siamo diventati noi (non lo sappiamo o non vogliamo confessarcelo). Ovvero protagonisti o autori o spettatori del talk da infotainment a cui è ridotto il dibattito pubblico.
Partirei dal desiderio di fare colpo del legislatore, con l’inevitabile enfasi dei momenti piccini. Il provvedimento “epocale” è stato spiegato sabato 8 dal ministro Carlo Nordio, in un’intervista a Alessandro Sallusti sul Giornale (quicon un parallelo di sbalorditiva superficialità che merita di essere riproposto integrale: “Il femminicidio sta all’omicidio come il genocidio sta alla strage”. Nel senso che, prosegue Nordio, “il genocidio non colpisce a caso, vuole colpire una specie, una etnia, una categoria di esseri umani e lo stesso vale per il femminicidio che colpisce una donna in quanto tale”. Se queste sono le fondamenta della legge, c’è da essere terrorizzati dall’architetto. Primo, anche il mafioso non colpisce a caso, non lo fa neanche l’assassino del socio in affari, o il figlio che uccide il padre per l’eredità, solo il terrorista colpisce a caso; secondo, nulla mi pare così lontano come il femminicidio dal genocidio. Il femminicidio non è l’eliminazione di una donna in quanto donna, ma di quella precisa donna in quanto è la “mia”, e cioè implica il massimo del coinvolgimento emotivo (mostruoso, tocca sottolinearlo per chi ambisce a fraintendere), mentre il genocidio richiede il massimo della spersonalizzazione, diventa questione industriale e burocratica, come perfettamente chiarì il processo Eichmann.
Stamattina, domenica 9, sempre sul Giornale, è la presidente della Commissione giustizia, Giulia Buongiorno, a prodursi in una logica spericolatissima: fino al 1981, l’assassino di una donna, ferito nell’onore, era sanzionato con qualche mitezza, e così il codice penale finiva col sancire l’inferiorità della donna; oggi, prosegue Bongiorno, “viene affermato il principio opposto”, ovvero chi uccide una donna perché la considera inferiore verrà punito più severamente. E così il postulato costituzionale di uguaglianza davanti alla legge continua a essere negato oggi, com’era negato allora, ma per motivi opposti, e lo dice Bongiorno senza rendersi conto del paradosso. Oppure rendendosene conto ma facendosi bastare, per giustificare lo squilibrio delle pene, la presunzione che il femminicida agisca considerandosi superiore. Un po’ debole per essere una riflessione giuridica.
A me pare del tutto evidente che il disegno di legge è incostituzionale, poiché si incarica di stabilire che il marito che uccide la moglie è più colpevole della moglie che uccide il marito (succede meno ma succede), e incrina un principio sacro come quello di uguaglianza; ma anche la Costituzione viene piegata ai venti e ai tempi, e lo fu quando incrinò il principio di uguaglianza nell’accogliere il delitto d’onore, come si è accennato qua sopra. E oggi lo si fa per l’incapacità, conclamata nella politica italiana ed esibita in quella del governo Meloni, di affrontare qualsiasi problema se non con un po’ di galera in più e un po’ più facilmente, poiché a questo si riduce la svolta “epocale” (leggete l’articolo di Federica Olico). Incredibile come si trascuri da decenni, da secoli, da sempre, che aumentare le pene non è mai un deterrente, e tantomeno lo sarà per i femminicidi, i quali agiscono in uno stato di tale feroce delirio che a trattenerli non sarà una supplementare riflessione sulle modifiche del codice penale.
Infine, ieri abbiamo ospitato un’intervista a Francesca Izzo e un intervento di Paola Tavella. Sono due donne che seguo da anni con grande attenzione e rispetto per l’autonomia e la profondità del loro giudizio. Leggetele e fatevi un’opinione vostra. Ma io vorrei proporre loro due obiezioni. A Francesca Izzo, che attribuisce alla legge “un valore simbolico”, vorrei chiedere se sia accettabile, in una democrazia liberale, che una legge sia elevata a simbolo, dunque se sia accettabile che un uomo venga giudicato, eventualmente condannato e di conseguenza punito non soltanto per quello che ha commesso ma per quello che simboleggia, e vorrei chiederle se questa non sia una mostruosità di stampo cinese. A Paola Tavella, secondo cui la legge “mette a posto questa indecente e oscura voglia di vendetta che tormenta molti cuori femminili”, vorrei chiedere se non si stia rispondendo da sola, e cioè se non sia il desiderio di vendetta a ispirare la legge, e se non sia il modo perché la vendetta sia legittimata, aggiungendo errore a orrore, e forse orrore a orrore.
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da www.huffingtonpost.it
07 Marzo 2025

Il governo festeggia l’8 marzo

inventandosi il reato di femminicidio

di Federica Olivo
Saremo il secondo paese in Europa a trasferire nel codice penale un concetto sociologico. Problemi per la Costituzione. Secondo il giurista Corn la “norma è poco chiara, il problema sul principio di eguaglianza si porrà”. L’avvocata Matteucci: “C’è anche un tema di tassatività. Il reato non è determinato”
Nel codice penale italiano entrerà per la prima volta la parola “femminicidio”. Con tanto di ergastolo per chi uccide (in determinati casi) le donne. Ergastolo che, vale appena la pena precisare, era già previsto per gli stessi casi dal codice penale. Bastava applicare più norme insieme. Come si fa da sempre e i giudici sono perfettamente in grado di fare, ove serva. Il disegno di legge che il governo ha presentato al Consiglio dei ministri introdurrà una norma sostanzialmente unica in Europa. Qualcosa di simile esiste in Spagna, ma è un’aggravante, non un reato a sé.
Eccolo il provvedimento spot alla vigilia dell’8 marzo, che dovrà essere esaminato in Parlamento e che prevede il fine pena mai come pena principale se si uccide una donna. Non in ogni caso – sarebbe stato palesemente incostituzionale – ma quando l’assassinio avviene, in sostanza, per motivi di “odio”, di “discriminazione”, o perché chi lo compie ne vuole “reprimere la libertà”. Il rischio di problemi di costituzionalità è scongiurato a metà, come vedremo.
La norma è stata sponsorizzata in pompa magna dal ministro in una conferenza stampa. L’hanno scritta insieme il ministro della Giustizia, la ministra delle Pari opportunità e il ministro dell’Interno. L’ha benedetta la premier, Giorgia Meloni, che ha dichiarato di considerare le norme presenti nel pacchetto “molto importanti”. Sono norme, ha aggiunto che “abbiamo fortemente voluto per dare una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga”.
A parole è un tripudio di propaganda, come se questo ennesimo giro di vite servisse ad abbattere di colpo i femminicidi. Il ministro Carlo Nordio che parla di “svolta epocale” e la ministra Eugenia Roccella parla di “novità dirompente”. I fatti sono, come spesso accade un po’ più complessi. Il provvedimento contiene sette articoli. Il più importante è il primo. Che introduce, per l’appunto, il nuovo reato: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”. Se ci sono delle attenuanti la pena scende.
Si tratta di una norma bandiera, molto utile alla narrazione del governo, ma in concreto poco utile: “Se l’obiettivo è ridurre i femminicidi, le norme da scrivere non sono quelle penali. Una potenziale vittima di femminicidio non ha interesse a sapere quale sarà la pena che avrà il suo assassino. Vuole restare viva”, osserva Emanuele Corn, ricercatore all’Università di Pavia e autore, nel 2017, dell’illuminante volume “Il femminicidio come fattispecie penale”. Una tesi questa, condivisa dall’avvocata Aurora Matteucci, già presidente della Camera penale di Livorno: “Che questo ennesimo giro di vite sui reati in materia di violenza maschile abbia un sapore solo simbolico e propagandistico ce lo rivela la data: guarda caso esce il 7 marzo”, dice, senza girarci intorno.
Giuridicamente, dunque, del reato di femminicidio non ci sarebbe bisogno. Per un motivo molto semplice: il codice penale ha già tutti gli strumenti per poter punire aspramente i crimini definiti come femminicidi. I crimini, cioè, che avvengono non per ragioni biologiche – la donna non uccisa perché biologicamente donna – ma per ragioni di odio nei confronti delle donne, di manie di possesso e di volontà di reprimere la libertà delle donne: “Qualsiasi tecnico le direbbe, dicendo il vero – aggiunge Corn – che il 99% delle situazioni possono essere già punite con gli strumenti attuali del codice penale. Piuttosto, se proprio volessimo fare un cambiamento, andrebbe rivista tutta la parte del codice penale che norma i diritti contro la persona, perché è vecchia di un secolo e satura di contraddizioni interne”.
Prima che penale, il problema potrebbe essere costituzionale. La norma, ci viene spiegato, è scritta in un modo molto confuso, prendendo elementi da esperienze giuridiche di altri Paesi (quelli dell’America Latina, ndr) ma mescolandole in modo poco equilibrato. Spiega Corn, “il problema con il principio di eguaglianza, ammesso che il ddl diventi legge, davanti alla Corte costituzionale comunque si porrà. Faccio presente però che già 400 milioni di persone, in Sud America, vivono in un ordinamento che prevede il femminicidio e in quei Paesi le Corti costituzionali non hanno mai toccato il reato, che aveva però formulazioni assai più chiare”. Per l’avvocata Matteucci la norma potrebbe essere incostituzionale non solo perché potenzialmente contraria al principio di eguaglianza – gli assassini di donne verrebbero, in alcuni casi trattati in maniera diversa rispetto a quelli degli uomini – ma anche perché contraria al principio di tassatività. Il principio, cioè, che prevede che un reato deve essere chiaro. Prevedere comportamenti specifici: “Che cosa vuol dire ‘reprimere l’espressione della sua personalità’? Il codice penale non è un trattato di sociologia deve identificare fatti e comportamenti in modo tassativo e determinato”. E, in questo caso, di determinato c’è molto poco. Bisognerà vedere se questa asserita rivoluzione copernicana reggerà di fronte alla Consulta.
Il rischio di trovarsi “di fronte a un diritto penale simbolico”, dice ancora Corn, è molto alto: “Le cose da fare contro la violenza di genere e per i diritti delle donne sono tante – spiega ancora l’esperto – le disuguaglianze tra uomo e donna in Italia si riduce molto più lentamente che in tutti gli altri Paesi occidentali. Ma per ridurla vogliamo usare il diritto penale?”. Sono le stesse domande che si pone Matteucci: “Le donne continuano a morire nonostante gli inasprimenti di pena, nonostante la riduzione all’osso delle garanzie costituzionale che dovrebbero essere riservate a tutti gli imputati, qualsiasi sia il reato che sono accusati di aver commesso”. I frequenti ritocchi al codice penale per inasprire le pene nei confronti di chi commette reati contro le donne non bastano, dunque.
“Il diritto penale – continua Matteucci – piaccia o no, ha mostrato tutta la sua inadeguatezza nel fornire una risposta realmente deterrente ( pensiamo ai casi, non infrequenti, di omicidio – suicidio). Ed è inutile perseverare su questa strada. Quanto ancora dovranno aumentare le pene prima di comprendere la reale inefficacia di questa strategia ad alto impatto emotivo – simbolico?”.
L’altro problema, evidenzia ancora Corn, è l’assenza di fondi a sostegno di politiche di genere: “Basterebbero ottocento mila euro, la stessa cifra usata per un’importante iniziativa come la commemorazione di Matteotti, per formare i magistrati rispetto ai reati contro le donne. Sa quante leggi hanno fatto nel 2023 su queste tematiche? Tre o quattro. Tutte con la clausola di invarianza finanziaria. Tradotto: non hanno speso un euro. Anche l’art. 4 di questo d.d.l. non fa differenza: quando parla di obblighi formativi non dice dove trovare formatori preparati e come pagarli”.
La legge suscita perplessità nel mondo giuridico, ma ne susciterà probabilmente anche nel mondo dell’attivismo: “Se mai qualche associazione in favore dei diritti delle donne ha davvero chiesto il reato di femminicidio per contrastare la violenza di genere lo ha fatto a pagina 20. In tutte le pagine precedenti c’era molto altro. Decine e decine di cose più urgenti”. Che comportano, aggiungiamo noi, azioni nella società e investimenti economici.
Il dibattito tra i giuristi non tarderà a sollevarsi: “La mia prima sensazione è la sorpresa – argomenta Corn – perché i partiti che compongono la maggioranza, soprattutto la Lega e Fratelli d’Italia, hanno sempre contestato concettualmente ogni ragionamento che avesse come filosofia di fondo la questione di genere. E la parola “genere” nel ddl nemmeno c’è”. In effetti, in America Latina questo reato esiste, ma, argomenta il giurista, “una riduzione dei tassi di violenza c’è stata solo nei Paesi in cui si è investito per ridurre le disuguaglianze di genere, con garanzie delle vittime a prescindere dalle denunce”.
Il problema rimane lo stesso già riscontrato in altri casi: voler contrastare solo con lo strumento penale un problema che è sociale. E trasformare, come osserva acutamente Matteucci, “il codice penale in un manuale di sociologia”. Anche Corn tiene a marcare una differenza: “Un conto è il diritto penale, altro conto è il contrasto alla violenza di genere come fenomeno sociale. Ci sarebbero molti altri strumenti prima da usare oltre il diritto penale. Qualche esempio? Gli strumenti il diritto al lavoro, gli strumenti amministrativi che consentono l’accesso alla salute, come il diritto all’astensione dal lavoro in caso di stupro. E ancora molto altro”.
Tra le altre norme del pacchetto compare l’aumento delle pene per i maltrattamenti. Ma tutto ciò fa da corollario. Resta, preponderante, l’introduzione del nuovo reato. Una norma che, chiosa amaramente Corn, “rischia di essere svilente. Potrebbe addirittura essere percepita dalle persone, e dalle potenziali vittime, come una mancata risposta ai loro problemi veri”. Perché, è il senso finale del ragionamento, non sarà la minaccia dell’ergastolo a scoraggiare i potenziali femminicidi. Per evitare che si ripetano questi crimini odiosi ci vuole molto altro. Cosa? Corn ha le idee chiare: “Determinazione, coraggio, studio, unità, denaro, fiducia e il diritto a una vita libera dalla violenza contro le donne, come è scritto nella Convenzione di Istanbul”.
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08 Marzo 2025

Francesca Izzo: “Il reato di femminicidio 

tutela la libertà delle donne”

di Linda Varlese
Per la storica e fondatrice del movimento “Se non ora quando” la norma voluta da Meloni va nella direzione giusta: “Noi femministe di tutto il mondo ci siamo battute a lungo per il riconoscimento, innanzitutto del termine”
“Sono molto d’accordo sull’introduzione di un reato specifico”. Francesca Izzo, storica del pensiero moderno e contemporaneo e tra le fondatrici del movimento “Se non ora quando”, commenta ad HuffPost l’ingresso nel codice penale italiano del reato di “femminicidio” che prevede l’ergastolo per chi uccide (in determinati casi) le donne. “Noi femministe di tutto il mondo ci siamo battute a lungo per il riconoscimento, innanzitutto del termine”.
Un unicum in Europa, tuttavia. Come è iniziato il processo per arrivare all’introduzione di un reato specifico?
È una battaglia cominciata in America Latina e nei Paesi di lingua spagnola. E tra l’altro oggi viene messo in discussione proprio lì dove era stato introdotto, si veda l’Argentina di Milei. È stato un processo lungo, segnato dall’adozione di un termine specifico, in prima battuta. Il femminicidio è un reato che si consuma fondamentalmente tra le mura domestiche per opera di uomini che sono o che sono stati legati da relazioni o legami affettivi con le donne che vengono uccise. Dato che si entra nella sfera familiare, c’era una resistenza molto forte ad accettare che si intervenisse. Sono stati fatti enormi passi avanti, fino a questo ultimo che io accolgo molto favorevolmente anche se so che c’è stata una resistenza sia da parte di ambienti giuridici, sia di ambienti femminili e femministi a trattare questo reato come un’aggravante specifica e quindi con una pena elevata come l’ergastolo.
Ma perché si è resa necessaria questa specificità?
Tempo fa si è aperta una discussione molto intensa su questo argomento. La questione è che noi ci dobbiamo battere per l’abolizione dell’ergastolo. Il fine pena mai è una cosa che la coscienza democratica non può accettare. Ma il punto è che non si deve negare l’ergastolo per un delitto particolarmente odioso come il femminicidio per un atto di generosità o perché continuiamo a non ritenerlo così grave. O eliminiamo l’ergastolo per gli altri delitti oppure dobbiamo trattare il femminicidio alla stessa stregua di altri delitti considerati particolarmente gravi e per cui si prevede l’ergastolo. Bisogna tenere conto dell’ordinamento giuridico. Deve essere chiaro, è un segnale che si manda: il femminicidio è un delitto gravissimo e quindi merita dal punto di vista penale di essere trattato alla stregua degli altri delitti.
Non è già così? Non è trattato come un omicidio per cui è previsto in casi di particolare gravità l’ergastolo?
Partiamo dall’assunto che non tutti gli omicidi di donne possono essere considerati femminicidi. Il reato di femminicidio è un segnale di questa lunga rivoluzione delle donne che in maniera impropria abbiamo pensato e detto per molti anni essere l’unica senza sangue e invece ci stiamo rendendo conto che non è così. Il processo di liberazione e di mutamento di condizione delle donne produce delle reazioni anche molto forti su vari piani. Una di queste è il femminicidio che è un reato specifico che colpisce le donne in quanto donne, in quanto appartenenti al genere femminile e in quanto cercano di affermarsi come tali. L’aggravante consiste nel voler colpire una donna in quanto tale e in quanto desiderosa di essere libera a vari livelli. I casi di cronaca ce lo raccontano. Per questo la parola è significativa perché individua un reato specifico. In questo consiste l’aggravante.
Può essere un deterrente, sarà utile per scoraggiare ulteriori femminicidi?
Non lo so se potrà funzionare come deterrente, sicuramente non può bastare, ma servirà a tutte le istituzioni coinvolte: magistrati, forze dell’ordine. Per scoraggiare c’è bisogno di tante cose, sono processi lunghi, serve intervenire per rieducare la cultura maschile. Però ha un valore simbolico. Comincia a esserci una tendenza a tornare indietro, a dire che parlare di femminicidio e considerare uno specifico delitto quello che colpisce le donne in quanto donne, è un modo per negare l’uguaglianza. Non si può tornare indietro e io considero quello che è passato e cioè il reato di femminicidio come un modo per tenere forte questa frontiera. Tutta la battaglia delle donne per la loro libertà è costellata di ostacoli di varia natura e bisogna volta a volta affrontarli e sconfiggerli. Questo è un ostacolo superato: c’erano resistenze fortissime ad accettare, a cominciare dal nome. Quando abbiamo cominciato si parlava di nome orrendo, c’era una repulsione rispetto all’uso di questo termine e poi invece è entrato nel linguaggio comune. Ecco, l’introduzione del reato mi sembra uno degli esiti di questa lunga battaglia.
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08 Marzo 2025

Con il reato di femminicidio 

la parola donna entra per la prima volta 

nel codice penale

di Paola Tavella
La prospettiva di genere ora sarà imposta per legge e il bene giuridico tutelato sarà la libertà femminile
Per la prima volta nel Codice penale si riconosce la matrice culturale della violenza maschile, si nominano per quel che sono gli atti di discriminazione e di odio e per la repressione dei diritti e delle libertà delle donne. Dal punto di vista culturale e simbolico è un salto quantico. La parola “femminicidio” e la parola “donna” vengono scritti per la prima volta nel codice penale.
Le donne hanno ben chiaro di poter essere uccise dagli uomini. Gli uomini ci uccidono perché possono farlo, la violenza su di noi è largamente sottovalutata e di frequente impunita. Femminicidio è quando la donna viene uccisa in quanto donna, afferma il ddl, per colpire la sua libertà e il suo diritto a una piena e autonoma espressione della sua personalità. Il femminicidio è frutto di “un’asimmetria di potere nelle relazioni tra donne e uomini” e viene punito con l’ergastolo. Questo fa tremare le vene dei polsi a molte di noi femministe (compresa la sottoscritta) che veniamo dalla sinistra e cerchiamo a fatica di restarci, o comunque apparteniamo a culture garantiste in cui l’ergastolo è considerato una crudeltà e soprattutto sconfitta per la società e per la civiltà. Questa contraddizione per me resta aperta, e dolorosa.
Nel ddl ci sono molti provvedimenti fondamentali, per esempio viene introdotta la priorità di valutazione: se una donna viene uccisa, il primo reato che deve essere ipotizzato è il femminicidio. Del resto è matematico: nel 2024 sono state uccise 113 donne, di cui 99 in ambito familiare e affettivo, 61 da partner o ex. Noi tutte, quando leggiamo di una donna uccisa e seguiamo l’avanzare delle indagini, sappiamo come andrà a finire. Sappiamo che le donne scomparse verranno ritrovate morte e sappiamo chi le ha uccise. Piene di rabbia e di lacrime, scriviamo sui social l‘hashtag #losapevamotutte. Il ddl Roccella-Nordio raccoglie questo dolore, questa rabbia, mette a posto questa indecente e oscura voglia di vendetta che tormenta molti cuori femminili, e a ragione, ma soprattutto rende concrete le molte osservazioni e proposte di miglioramento che dal 2019 (anno del Codice Rosso) sono state avanzate dalle giuriste femministe.
Il ddl introduce altre importanti novità, per esempio pone inoltre un limite alla possibilità di riconoscere attenuanti, innalzando la pena minima a 24 anni. Perché in questo Paese finora sono state considerate attenuanti la gelosia, o il cattivo carattere della donna uccisa, o il fatto che fosse una pessima casalinga.
Introdotte anche aggravanti per i delitti da codice rosso. In particolare si prevedono: l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte dei pubblici ministeri, obblighi informativi in favore dei familiari della vittima; parere della vittima sul patteggiamento per i crimini da codice rosso; limitazione dei benefici penitenziari per autori di questa tipologia di reati; diritto delle vittime di essere avvisate dell’uscita dal carcere dell’autore condannato in caso di concessione di misure premiali; formazione per i magistrati contro la vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria, termine orrendo con cui si indicano tutte le vessazioni procedurali e processuali che tormentano le donne durante l’iter necessario a vedere condannato (nemmeno sempre) l’uomo violento, è un enorme problema, soprattutto per quel che riguarda i figli. Molte donne che denunciano i violenti devono combattere per anni, costrette a difendersi dall’accusa di alienazione parentale, una truffa psico-giuridica che mira a sottrarre i bambini alle madri, “rieducarli” ad amare il padre violento e, se non si piegano, chiuderli in comunità. Questa, oltre ai supplizi procedurali e processuali, è una delle ragioni fondamentali per cui le donne maltrattate e abusate non denunciano. E ogni sorta di violenza domestica sopportata magari per anni, senza chiedere o ottenere aiuto, può finire in femminicidio.
Leggo che la Rete nazionale dei centri antiviolenza Di.Re ritiene inutile questo provvedimento. Avranno le loro buone ragioni per dichiararlo, fra le quali forse anche l’appartenenza politica della ministra Eugenia Roccella e della presidente del Consiglio, che hanno voluto fortemente questo ddl e si sono alleate per ottenerlo.
Naturalmente non è sufficiente l’elemento penale. Manca ancora (ma Roccella la promette) una legge organica, come quella vigente in Spagna, che preveda formazione professionale, educazione scolastica, comunicazione che non sia solo sicuritaria. Perché i femminicidi in molti casi possono essere prevenuti e ci sono segnali che li precedono. Serve la valutazione del rischio e la crescita della consapevolezza delle donne sul pericolo.
Paola Di Nicola Travaglini, giudice di Cassazione e consulente della Commissione bicamerale sul femminicidio del Senato, applaude una norma che caldeggiava da tempo: “Se passerà questa norma, saremo il primo paese d’Europa a prevedere il femminicidio come delitto autonomo e non circostanza aggravante – scrive.
Finalmente è scritta la parola “donna” nel codice penale, la prospettiva di genere ora sarà imposta per legge e il bene giuridico tutelato sarà la libertà femminile. Questo delitto, e quello della violenza contro le donne che lo precede, finalmente troverà la sua vera matrice nella cultura discriminatoria contro le donne e nell’asimmetria di potere non nella gelosia o nell’impulso o nella rabbia che ne deformano il movente culturale. Una rivoluzione giuridica e culturale senza precedenti”. Qui il testo integrale del ddl.

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